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Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Nota, sanzioni: Il datore di lavoro è punito con: l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro per la mancata designazione del RSPP (art. 55 co. 1 lettera b) pene variabili secondo tre differenti parametri, per la mancata valutazione dei rischi (vedi art. 55 co. 1, 2, 3 e 4)

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