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Regione Puglia – LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016, n. 30 – RADON e successivi aggiornamen …

RADON: cosa prevedono le Leggi della Regione Puglia

La Regione Puglia, la Legge n.30 del 03 novembre 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.126 del 04/11/2016, ha legiferato in tema di salute pubblica, per i rischi connessi alla presenza del gas RADON nelle scuole e più in generale nei luoghi aperti al pubblico. (nel testo di legge sono stati rubricati come “ambienti confinati”, usando un termine che in materia di sicurezza sul lavoro ha un significato un po’ diverso).

La Legge in argomento impone di misurare la concentrazione media annuale di Radon in aria negli immobili destinati all’istruzione e in quelli “aperti al pubblico”. I titolari delle attività hanno l’obbligo di effettuare le misurazioni in due semestri consecutivi, (uno per il semestre autunno – inverno e l’altro per il semestre primavera – estate).) Gli esiti della misurazione dovranno essere inviati al Comune competente per territorio e ad all’ARPA Puglia. La sanzione prevista deve essere applicata dal Comune competente che sospenderà la certificazione di agibilità dell’esercizio.

L’obbligo di bonificare l’immobile scatta se si superano concentrazioni medie annuali di radon maggiori di 300 Bq/m3 . Il tempo concesso per eseguire i lavori di bonifica è di un anno.

La Regione ha il compito di predisporre il PRR (Piano Regionale Radon) con il quale verranno individuate ed indicate le aree a rischio RADON. Dovrà inoltre fornire indicazioni sulle modalità di esecuzione dei risanamenti e degli accorgimenti tecnici da attuare nelle nuove costruzioni, dando informazioni e divulgando le modalità da attuare per eseguire il monitoraggio negli edifici.

La Legge Regionale n.30/2016 è stata successivamente modificata dalla Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.96 del 11/08/2017) e dall’art. 12 della Legge Regionale n.18 del 30/04/2019 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.46 del 02/05/2019).

Nelle attività al piano terra, seminterrati o interrati dei locali aperti al pubblico, dovranno pertanto essere apposti, a cura degli esercenti, i dosimetri per la misurazione del gas radon presente.

Il testo di legge precisa che fanno parte degli edifici interessati dalla legge regionale anche quelli strategici di cui al D.M. 14/01/2008 e gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne.

Il mancato invio dell’esito delle misure comporterà una intimazione da parte del comune e successivamente la sospensione dell’agibilità.

Per chi fosse interessato abbiamo realizzato un breve video che mostra come è fatto un campionatore semestrale per la misurazione del RADON e la sua collocazione (rivolgetevi però sempre ad un esperto per effettuare queste misurazioni, evitate il “fai da te”):

RADON, ecco la video guida per misurarlo nei luoghi di lavoro

DOWNLOAD LEGGI REGIONALI RADON:

Regione Puglia – LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016, n. 30 – “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon ‘radon’ in ambiente confinato”  Legge regionale Puglia n 30 del 03.11.2016 RADON

Regione Puglia, Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017

La Legge Regione Puglia n. 18 del 30 aprile 2019 ha porogato i termini per l’applicazione degli obblighi previsti dalla L.R. n. 30 del 3 novembre 2016. Per visualizzare o scaricare la L.R. Puglia 18/2019: L.R. Puglia n. 18 del 30 aprile 2019 – proroga termini RADON

Misurazione Radon

 

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