Puoi scaricare qui gratis e senza alcuna formalità il DPR 151 del 01.08.2011 Regolamento di Prevenzione Incendi – coordinato con il DM 07.08.2012
– Circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011 (Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1 agosto 2011, n. 15
– Circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 (Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1 agosto 2011, n.151: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” Primi indirizzi applicativi.
– Nota DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 (DPR 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi).
– D.M. 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Allegati al DM 7 agosto 2012:
ALLEGATO I – DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI.
ALLEGATO II – CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
ALLEGATO III – Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
ALLEGATO IV – MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI
– D.M. 2 marzo 2012 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
– Lettera Circolare prot. n. 14724 del 26-11-2012. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l’asseverazione.
– Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.
– D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 (stralcio) Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Il DPR 151/2011 “Regolamento di prevenzione incendi”, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, opera una semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il file qui scaricabile è stato aggiornato a cura dell’ing. Mauro Malizia (www.mauromalizia.it) L’elenco delle “attività soggette” di cui all’allegato I, comprende 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d’incendio e pertanto soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Quando si deve presentare la SCIA ?
L’allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che vengono distinte nelle tre categorie (A, B, C) in ragione della loro complessità sotto il profilo antincendio.
Per le attività di categoria A non è prevista la procedura di acquisizione del parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco, a differenza delle attività di categoria B o C che invece, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 151/2011, necessitano dell’esame del progetto da richiedere secondo le modalità stabilite dall’art. 3 del d.m. 7 agosto 2012. Per le attività di categoria A, pertanto, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere corredata dell’asseverazione, a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi di settore.
Quando viene esaminato il progetto ? Quando viene effettuato il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco ?
Il DPR 151/2011 introduce un principio di proporzionalità, per cui ogni attività è stata classificata in tre diverse categorie (A, B, C), che, molto sinteticamente, caratterizzano il rischio delle specifiche attività, e, conseguentemente, la possibilità o meno di essere oggetto di controllo da parte dei VV.F.
In estrema sintesi:
– Categoria A: non è previsto l’esame del progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco saranno effettuati “a campione”. Queste attività sono dotate di “regola tecnica” e hanno un limitato livello di complessità.
– Categoria B: è previsto l’esame del progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco possono essere effettuati “a campione”. Sono attività presenti in categoria A, dotate di “regola tecnica”, con un maggiore livello di complessità oppure attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C.
– Categoria C: è previsto l’esame del progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente. Si tratta di attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica.
Il testo qui allegato e scaricabile è stato aggiornato e coordinato a cura dell’ing. Mauro Malizia (Ing. Mauro Malizia – Regolamento di prevenzione incendi v5.4 ) ed è consultabile anche sul sito dell’autore: mauromalizia.it