Studio D'Apote | Sicurezza sul Lavoro

Divieto lavoro in edilizia ore di maggior caldo – Regione Puglia

VIETATO IL LAVORO AL SOLE NEI SETTORI EDILE E FLOROVIVAISTICO DALLE 12.30 ALLE 16.00 NELLE GIORNATE A MAGGIOR RISCHIO DI CALORE.

Ordinanza 306 del 12.07.2024 divieto lavoro al sole in edilizia e florovivaistica 2024

iOrdinanza 306 del 12.07.2024 divieto lavoro al sole in edilizia e florovivaistica 2024l

In considerazione del particolare periodo estivo, caratterizzato da temperature alte, il Presidente della Regione Puglia ha vietato il lavoro nei cantieri edili e nel settore florovivaistico, in condizioni di esposizione prolungata al sole e lavoro con “attività fisica intensa” nelle giornate di maggior rischio.

L’ordinanza fa seguito ad una analoga del 21 giugno 2024, che però vietava le lavorazioni nei soli lavori agricoli.

A decorrere dalla data odierna – si legge nell’ordinanza – e fino al 31 agosto 2024 è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore florovivaistico e nei cantieri edili, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

L’innalzamento – è scritto nel documento firmato dal Presidente – delle temperature tipico dell’estate renderà rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno. L’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali”.

Restano tuttavia salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.

La mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’ordinanza comporta le sanzioni previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato. (ordinanza in allegato – sostituita e parzialmente modificata con la n.306 del 12.7.24)