Il Corso di primo soccorso è destinato ai lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza
Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08).
E’ composto da una parte teorica e una pratica, per l‘attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
Il programma formativo è stabilito dal DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D.Lgs.81/08, ed è composto da 3 moduli di durata variabile in base alla tipologia dell’azienda (secondo l’azienda sia classificata come appartenente al Gruppo A, B o C come meglio dettagliato in seguito).
ARGOMENTI DEL CORSO DI PRIMO SOCCORSO
MODULO A
Allertare il sistema di soccorso
- cause e circostanze dell’infortunio
- comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
Riconoscere un’emergenza sanitaria
- scena dell’infortunio e accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
- nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
- tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
- sostenimento delle funzioni vitali
- riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
- conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
MODULO B
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
- cenni di anatomia dello scheletro
- lussazioni, fratture e complicanze
- traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
- traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
- lesioni da freddo e da calore
- lesioni da corrente elettrica
- lesioni da agenti chimici
- intossicazioni
- ferite lacero contuse
- emorragie esterne
MODULO C
Acquisire capacità di intervento pratico
- principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
- principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
- principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
- principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
- principali tecniche di tamponamento emorragico
- principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
- principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Verifica finale
OBIETTIVI DEL CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.
RELATORI
La formazione è svolta da personale medico.
DURATA
Corso:
Aziende del Gruppo A : 16 ore
Aziende del Gruppo B o C : 12 ore
Corso di aggiornamento (solo Modulo C):
Aziende del Gruppo A : 6 ore
Aziende del Gruppo B o C : 4 ore
La verifica finale si svolge per iscritto e al di fuori degli orari di formazione.
PREREQUISITI
Nessuno.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.
MATERIALE DIDATTICO
Fra il materiale didattico consegnato ai corsisti, c’è il Manuale INAIL per corsi di primo soccorso, liberamente scaricabile qui senza alcuna formalità.
CLASSIFICAZIONE AZIENDE PER DETERMINARE LA DURATA DEL CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Secondo l’art. 1 del DM 388/2003, le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A
I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.