I controlli SPESAL (ASL) sulle mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro
In questi giorni, i controlli della ASL – SPESAL sulle mascherine utilizzate nelle attività lavorative stanno rilevando in molte aziende l’uso di mascherine non regolamentari.
In molti casi, viene irrogata la sanzione di 1842,76 euro in quanto le mascherine non hanno il marchio CE che le rende conformi alla legislazione europea, ma riportano il marchio CE contraffatto o indicante che si tratta di un prodotto fabbricato in Cina.
Il marchio CE “Conformità Europea”
Il marchio che contraddistingue il prodotto come conforme alla normativa di legge è composto da una “C” ed una “E” ricavate da due semicerchi. Inoltre le due lettere sono distanziate da uno spazio largo quanto una lettera. Infine, la C e la E devono essere alte minimo 5 mm. Se questi parametri non sono rispettati la mascherina non è conforme alla normativa europea.
Come distinguere il marchio CE “Conformità Europea”da quello CE “China Export “
Non è difficile rilevare la differenza fra i due marchi. Quello Europeo come abbiamo visto è composto da due semicerchi. Il secondo, invece, che utilizzano le aziende cinesi che esportano in europa è molto simile e spesso inganna chi acquista in buona fede il prodotto. Le lettere in questo caso non sono due semicerchi ma due archetti, e comunque sono molto ravvicinate fra loro. Per aiutarvi nel fare le vostre verifiche riportiamo qui di lato entrambi i marchi.
Che sanzione si paga per l’uso di mascherine e altri DPI non conformi.
Nel caso di DPI non conformi perché privi del marchio CE, o riportanti una marcatura errata / ingannevole, la sanzione irrogata al datore di lavoro è quella dell’articolo 18, co. 1, lett. d) del decreto legislativo 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]. Il datore di lavoro verrà comunque invitato ad ottemperare alla prescrizione (cioè a comprare le mascherine con il marchio CE regolamentare e conforme alle norme che ne regolano la fabbricazione. L’esibizione della prova dell’acquisto consente al datore di lavoro di accedere ad un pagamento nella misura ridotta, pari ad 1/4 dell’importo massimo. quindi 1842,76 euro.
Anche il lavoratore può essere sanzionato.
Cè una sanzione penale anche a carico del lavoratore che non dovesse utilizzare in modo appropriato i DPI che gli sono stati forniti dall’azienda. Se ad esempio il datore di lavoro fornisce una mascherina omologata “CE” ma il lavoratore la modifica o ne usa una propria non a norma può incorrere in una sanzione. Ciò è previsto dall’ articolo 20, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 81/2008. La sanzione è l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro. (articolo 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008)
Meglio dunque accertarsi preventivamente della conformità del marchio prima di procedere all’acquisto, anche se la mascherina o altro DPI si acquista in ferramenta o in farmacia.
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dott. Michele D’Apote
per contatti o consulenze: info@dapote.it
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